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D.P.R. 21/12/1999 n. 55410. Il capitolato speciale d’appalto prescrive l’obbligo per l’impresa di presentare, prima dell’inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’art. 42 comma 1, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. È in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d’appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze. Sezione V Verifiche e validazione dei progetti, acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti Art. 46 - Verifica del progetto preliminare 1. Ai sensi dell’art. 16, comma 6, della Legge i progetti preliminari sono sottoposti, a cura del responsabile del procedimento ed alla presenza dei progettisti, ad una verifica in rapporto alla tipologia, alla categoria, all’enti tà e all’importanza dell’intervento. 2. La verifica è finalizzata ad accertare la qualità concettuale, sociale, ecolo gica, ambientale ed economica della soluzione progettuale prescelta e la sua conformità alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche contenute nel documento preliminare alla progettazione, e tende all’obiettivo di ottimizzare la soluzione progettuale prescelta. 3. La verifica comporta il controllo della coerenza esterna tra la soluzione progettuale prescelta e il contesto socio economico e ambientale in cui l’intervento progettato si inserisce, il controllo della coerenza interna tra gli elementi o componenti della soluzione progettuale prescelta e del rispetto dei criteri di progettazione indicati nel presente regolamento, la valutazione dell’efficacia della soluzione progettuale prescelta sotto il profilo della sua capacità di conseguire gli obiettivi attesi, ed infine la valutazione dell’efficienza della soluzione progettuale prescelta intesa come capacità di ottenere il risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione, gestione e manutenzione. Art. 47 - Validazione del progetto 1. Prima della approvazione, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con i progettisti a verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente ed al documento preliminare alla progettazione. In caso di appalto integrato la verifica ha ad oggetto il progetto definitivo. 2. La validazione riguarda fra l’altro: a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell’affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità; b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accerta menti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell’intervento; c) l’esistenza delle indagini, geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell’area di intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali; d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal regolamento; e) l’esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione dell’idoneità dei criteri adottati; f) l’esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari; g) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione gestione; h) l’effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte; i) l’esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto; l) l’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l’immediata cantierabilità del progetto; m) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d’appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità. Art. 48 - Modalità delle verifiche e della validazione 1. Le verifiche di cui agli articoli 46 e 47 sono demandate al responsabile del procedimento che vi provvede direttamente con il supporto tecnico dei propri uffici, oppure nei casi di accertata carenza di adeguate professionalità avvalendosi del supporto degli organismi di controllo di cui all’art. 30, comma 6, della Legge, individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di appalto di servizi. Le risultanze delle verifiche sono riportate in verbali sottoscritti da tutti i partecipanti. 2. Gli affidatari delle attività di supporto non possono espletare incarichi di progettazione e non possono partecipare neppure indirettamente agli appalti, alle concessioni ed ai relativi subappalti e cottimi con riferimento ai lavori per i quali abbiano svolto le predette attività. 3. Gli oneri economici inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al comma 1 fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori. Art. 49 - Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti 1. La conferenza dei servizi si svolge dopo l’acquisizione dei pareri tecnici necessari alla definizione di tutti gli aspetti del progetto. La conferenza dei servizi procede a nuovo esame del progetto dopo che siano state apportate le modifiche eventualmente richieste, e dopo che su di esse sono intervenuti i necessari pareri tecnici. 2. Terminata la verifica di cui all’art. 47 e svolta la conferenza di servizi, ciascuna amministrazione aggiudicatrice procede alla approvazione del progetto secondo i modi e i tempi stabiliti dal proprio ordinamento. 3. In caso di opere o lavori sottoposti a valutazione di impatto ambientale si procede in ogni caso secondo quanto previsto dall’ultimo periodo dell’art. 7, comma 8, della Legge. TITOLO IV Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria CAPO I Disposizioni generali Art. 50 - Ambito di applicazione 1. Quando ricorre una delle situazioni previste dall’art. 17, comma 4, della Legge, le stazioni appaltanti affidano ai soggetti di cui all’art. 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge i servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione secondo le procedure e con le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo. 2. Gli importi degli interventi progettati anteriormente alla data di pubblicazione dei bandi sono aggiornati secondo le variazioni accertate dall’ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale. 3. Ai fini del presente titolo si intendono per: a) prestazioni professionali speciali: le prestazioni previste dalle vigenti tariffe professionali non ricomprese in quelle considerate normali; b) prestazioni accessorie: le prestazioni professionali non previste dalle vigenti tariffe. Art. 51 - Limiti alla partecipazione alle gare 1. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per l’affidamento di un appalto di servizi di cui all’art. 50, in più di un’associa zione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea. 2. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. 3. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. 4. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura è articolata su base locale l’ambito territoriale previsto dall’art. 18, comma 2- ter della Legge si riferisce alle singole articolazioni territoriali. 5. Ai sensi dell’art. 17, comma 8, della Legge, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso art. 17, comma 1, lettera g) devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di residenza. Art. 52 - Esclusione dalle gare di affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria. 1. Sono esclusi dalle procedure di affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti di cui all’art. 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 12 del DLgs 17 marzo 1995 n. 157, così come da ultimo modificato dal DLgs 25 febbraio 2000 n. 65, che disciplina gli affidamenti di appalti pubblici di servizi. 2. Costituiscono errore grave ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera c), del DLgs 17 marzo 1995 n. 157, come modificato dal DLgs 25 febbraio 2000 n. 65, gli errori o le omissioni di progettazioni di cui all’art. 25, comma 5bis, della Legge, se hanno comportato un aumento superiore al 10% dell’importo originario del contratto. In tal caso l’esclusione non può essere disposta decorsi 18 mesi dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di riconoscimento dell’errore o dell’omissione di progettazione, ovvero decorsi 9 mesi dalla data di comunicazione del responsabile del procedimento prevista all’art. 25, comma 1, lettera d), della Legge se il professionista non vi si è opposto nel termine di 30 giorni. (Comma non ammesso al “Visto” della Corte dei Conti e successivamente così sostituito dal DPR 30 agosto 2000 n. 412) Art. 53 - Requisiti delle società di ingegneria 1. Ai fini dell’affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo, le società di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia ingegnere o architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente svolta dalla società, abilitato all’esercizio della professione da almeno 10 anni nonché iscritto, al momento dell’assunzione dell’incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all’esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell’Unione Europea cui appartiene il soggetto. Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente abilitato all’esercizio della professione, ed iscritto al relativo albo professionale, la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell’affidamento; l’approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante. 2. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall’organo di amministrazione della società ogniqualvolta vengono definiti gli indirizzi relativi all’attività di progettazione, si decidono le partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, e comunque quando si trattano in generale questioni relative allo svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale. 3. Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l’organigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità. L’organigramma riporta, altresì, l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni ai servizi di cui all’art. 50, nell’organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico. L’organigramma e le informazioni di cui sopra, nonché ogni loro successiva variazione, sono comunicate entro 30 giorni all’Autorità. La verifica delle capacità economiche finanziarie e tecnicoorganizzative della società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della struttura dedicata alla progettazione. L’indicazione delle attività diverse da quelle appartenenti ai servizi di natura tecnica sono comunicate all’Autorità.
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